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640-Truffa

L'articolo 640 del codice penale delinea i limiti per il delitto di truffa che si configura quando un individuo, deliberatamente, pone false informazioni riguardo a ipotetici contratti o concordati al fine di avere un vantaggio economico non gratuito. Il reato di truffa può essere aggravato da:

1) Dolo nei confronti dello stato.

2) Dolo aggravato dal generare nella persone offesa dal delitto il timore di ipotetiche azioni contro la persona, qualora il quadro del delitto non venga portato a termine. Dolo aggravato dal generare nella persona offesa il convincimento che l'azione è effettuata dall'autorità giudiziaria o dallo Stato.

La procedibilità è a querela o, nei casi 1 e 2 d'ufficio mentre la competenza appartiene al giudice monocratico.

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 19 Marzo 2008 20:53 )