L'articolo 575 del codice penale stabilisce la definizione e la pena per i casi di omicidio volontario od omicidio doloso, ovvero per le situazioni nelle quali un individuo causa la morte di un altro individuo con dolo e coscienza di uccidere.
La difesa della vita, in ogni sua forma, è un punto cardine della Costituzione Italiana. Ne deriva che la morte di una persona, specialmente violenta, venga osservata come l'atto estremo di offesa e punito in maniera esemplare. La pena per l'omicidio volontario non è inferiore ad anni 21 e può tramutarsi in ergastolo.
La procedibilità per l'omicidio volontario è di ufficio.