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575-Omicidio doloso

L'articolo 575 del codice penale stabilisce la definizione e la pena per i casi di omicidio volontario od omicidio doloso, ovvero per le situazioni nelle quali un individuo causa la morte di un altro individuo con dolo e coscienza di uccidere.

La difesa della vita, in ogni sua forma, è un punto cardine della Costituzione Italiana. Ne deriva che la morte di una persona, specialmente violenta, venga osservata come l'atto estremo di offesa e punito in maniera esemplare. La pena per l'omicidio volontario non è inferiore ad anni 21 e può tramutarsi in ergastolo.

La procedibilità per l'omicidio volontario è di ufficio.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 21 Marzo 2008 01:01 )