L'omicidio preterintenzionale è delineato dall'articolo 584 del Codice Penale e regola le situazioni nelle quali un individuo cagiona la morte di un altro individuo a seguito di percosse o lesioni. La morte, affinché l'omicidio sia preterintenzionale non deve essere un evento delittuosamente premeditato ma deve sopraggiungere a seguito della sola volontà dell'individuo di percuotere l'offeso, senza però volerne provocare la morte.
La procedibilità è d'ufficio mentre la pena non è superiore a diciotto anni di reclusione.