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581-Percosse

L'articolo 581 del Codice Penale stabilisce il reato di percosse che sussiste quando un individuo, con l'ausilio delle proprie mani o di altri mezzi, percuote un altro individuo procurando ad esso un dolore temporaneo.

La differenza tra percosse e lesioni sta nel fatto che l'effetto delle percosse è temporaneo, come ad esempio uno schiaffo, mentre le lesioni hanno effetti, anche psichici, a lungo termine.

Il reato di percosse è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino ad 309€.