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629-Estorsione

L'estorsione è il reato commesso da colui che, con violenza o con minaccia, impone ad un terzo di omettere o di fare una qualsiasi cosa. Il reato di estorsione è da intendersi come l'evento che genera un profitto non dovuto al reo ed è delineato dall'articolo 629 del codice penale.

Alcuni esempi di estorsione sono tipici dei comportamenti mafiosi volti a procurare illeciti guadagni usando la violenza fisica e morale che sono finalizzati alle estorsioni di matrice economica quali quelli derivanti dal racket o dal sistema degli appalti truccati.

La procedibilità del reato è di ufficio e la pena reclusiva varia da cinque a dieci anni, aumentata in caso di provata associazione mafiosa, e la sanzione pecuniaria è stabilita partendo da un minimo di 1032€ ad un massimo di 3099€.