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Informazioni ed articoli giuridici

 
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644-Usura

Con il termine usura si intende la riscossione di una somma di denaro per sé o per altri, o di qualsiasi altro bene, a seguito di un prestito avente un tasso di interesse superiore a quello definito "usuraio". Il reato è previsto dall'articolo 644 del codice penale ed è distinto in base alle situazioni in cui si configura.

La pena è quantificabile da un minimo di due anni di reclusione ad un massimo di dieci anni, mentre la sanzione economica minima è pari a 5000€ e la massima a 30000€.

Se l'usuraio, ovvero colui che eroga il prestito, agisce consapevolmente al fatto che il ricevente è in stato di bisogno o di necessità professionale, oppure l'usuraio stesso fa parte di un sistema creditizio, od ancora l'usuraio richiede parti delle quote azionarie di una società per compiere il delitto la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La procedibilità per quanto riguarda il reato d'usura è di ufficio. 

644-bis, usura impropria. 

Qualora la richiesta di interessi sia superiore al tasso usuraio, al di fuori dei casi sopra elencati, si configura il reato di usura impropria. La pena è pari da un minimo di sei mesi di reclusione ad un massimo di quattro anni mentre la sanzione economica minima è pari a 2066€ a differenza della massima che è pari a 10330€.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 21 Marzo 2008 15:37 )