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594-Ingiuria

L'ingiuria è il delitto contemplato dall'articolo 594 del codice penale e riguarda l'atto di offendere l'onore od il decoro di una persona presente, anche con comunicazioni a distanza, ad esempio mediante messaggi di posta elettronica. La procedibilità è a querela per cui la persona A che ingiuria B può essere soltanto querelata da B e non da C.

Condizione necessaria affinché il reato di ingiuria sia definito tale è la volontà ad offendere l'onore ed il decoro che si desume sia dal contesto che dall'espressività del discorso ingiurioso.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 18 Marzo 2008 20:59 )