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368-Calunnia

Il delitto di calunnia è descritto dall'articolo 368 del Codice Penale e legifera sugli eventi di denuncia/querela/segnalazione alle preposte autorità di ipotetici delitti commessi da persone che si sa per certo essere innocenti. È il caso di A che sporge denuncia, nel senso più ampio del termine, nei confronti di B pur sapendo che questo è innocente.

La pena per la calunnia varia in base all'entità del reato denunciato. Maggiore è il periodo di reclusione maggiore è la pena inflitta al calunniatore.