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164-Nullità della citazione

164.
(1) (Nullità della citazione). La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1) e 2) dell’art. 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163.