165.
(1) (Costituzione dell’attore). L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163 bis, deve costituirsi (171) in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge (82, 86, 317, 417, 442), depositando in cancelleria (38 att.) la nota d’iscrizione a ruolo (71 att.) e il proprio fascicolo (73, 74 att.) contenente l’originale della citazione (163), la procura (83, 125) e i documenti (2699 ss. c.c.) offerti in comunicazione (163 n. 5). Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio (47 c.c.) nel comune ove ha sede il tribunale (170, 319).