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166-Costituzione del convenuto

166.
(1) (Costituzione del convenuto). Il convenuto deve costituirsi (171, 291, 319) a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge (82, 86), almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, quinto comma (2), depositando in cancelleria il proprio fascicolo (38, 72, 74, 76 att.) contenente la comparsa di cui all’art. 167 con la copia della citazione notificata (163), la procura (83) e i documenti che offre in comunicazione (343; 87 att.).