167.
(1) (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi (191 ss.) e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni (183, 184, 189, 190).