>1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il Giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in Giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per Cassazione.
La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti .
4. La sentenza irrevocabile del Giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di Giudicato nel procedimento penale.